È ufficialmente in vigore dal 15 giugno 2023 il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023 anche se i tempi di attuazione effettiva si spostano al dicembre 2024.
La “Tabella scadenze RENTRI” pubblicata con D.M. n. 97/2023, riassume le tempistiche di iscrizione (prima data utile 15 dicembre 2024), la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di registro cronologico di carico scarico e del formulario di identificazione del rifiuto nonché le date per la tenuta e l’emissione in formato digitale rispettivamente del registro e del formulario.
TABELLA SCADENZE RENTRI
1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI |
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L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche: |
Data (art. 13, comma 1) |
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a) |
a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 |
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b) |
a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 |
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c) |
a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 |
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli |
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Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) |
Data (art.9, comma 1) |
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a). |
a decorrere dal 13 febbraio 2025 |
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale |
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Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale |
Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b) |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 |
a decorrere dal 13 febbraio 2025 |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 |
dalla data di iscrizione al RENTRI |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 |
dalla data di iscrizione al RENTRI |
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale |
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Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale |
Data per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8) |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c) |
a decorrere dal 13 febbraio 2026 |