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D.G.R. 211/2020 Differimento adempimenti ambientali previsti in A.U.A. e A.I.A.

DGR 211/2020 del 16/03/2020

Estratto

.....“Delibera

di approvare le seguenti indicazioni operative per fare fronte all’impossibilità, da parte dei titolari delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) e delle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) a rispettare le scadenze previste nelle stesse a seguito delle misure restrittive disposte con i provvedimenti nazionali e regionali emanati per fare fronte all’emergenza COVID-19 nel periodo dal 23 febbraio fino al termine del periodo di validità delle medesime misure restrittive:
a) le frequenze assegnate agli autocontrolli, previste per il monitoraggio delle prestazioni ambientali
dell’installazione o dell’impianto in condizioni normali di esercizio, non sono da considerarsi tassative;
b) nel caso di impossibilità ad effettuare alcuni degli autocontrolli previsti durante il periodo in cui si applicano le misure restrittive previste dai provvedimenti di cui sopra, l’azienda dovrà omunicare tale circostanza al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE (SAC), e tali autocontrolli dovranno essere effettuati successivamente al termine dell’efficacia delle misure restrittive per il COVID-2019, o in data precedente se possibile, in modo tale che il numero annuale di
autocontrolli sia rispettato, senza necessità di modifiche dell’autorizzazione;
c) qualora siano previste comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati entro determinate tempistiche, compreso il report annuale AIA e la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica ex art. 15, comma 10, del R.R, 3/2017, e si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini il gestore ne dà comunicazione alla SAC competente,
possibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data presunta entro la quale si ritiene sarà possibile adempiere. Tali comunicazioni, sono da intendersi come richieste di modifica non sostanziale ed automaticamente accettate dagli uffici. Per agevolare tali comunicazioni sarà possibile l’invio, oltre che con le modalità telematiche ordinariamente previste, anche tramite PEC al Servizio autorizzazione e concessioni (SAC) competente per territorio. Non è dovuta alcuna tariffa istruttoria;
d) ove siano presenti nell’AIA prescrizioni che richiedono l’esecuzione di piani di miglioramento programmati, l’attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali e si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini previsti,si segue la procedura prevista al punto precedente;
e) laddove sia stata fissata una data, in base ai calendari regionali (Determine Dirigenziali n. 20360/2017 e 12314/2019) o da comunicazioni dei Servizi ARPAE competenti, per la presentazione di “riesame” nel periodo in cui valgono le misure restrittive e si verifichino circostanze che impediscono all’azienda il rispetto dei termini previsti, il gestore ne dà comunicazione alla SAC competente preferibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data entro la quale si ritiene sarà possibile presentare la documentazione
prevista. Il termine per la presentazione del riesame si intende prorogato alla nuova data comunicata dal gestore;
2. di fissare i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data di cessazione dell’efficacia delle restrizioni disposte con i provvedimenti nazionali e regionali citati in premessa e con eventuali successivi provvedimenti di conferma degli stessi per la realizzazione degli adempimenti:
a) 60 giorni nel caso di campionamenti(autocontrolli);

b) 90 giorni nel caso di attivazione di impianti;

c) 30 giorni nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, elaborazione dati e redazioni di Piani(vedi PUA);
3. di effettuare un monitoraggio, anche attraverso ARPAE e le Associazioni imprenditoriali, dell’esito delle misure adottate e l’evolversi dei provvedimenti legati all’emergenza sanitaria da COVID-2019, riservandosi di intervenire nuovamente qualora se ne rilevasse la necessità;
4. di prevedere che la presente deliberazione sia inviata ad ARPAE, alle Associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
5. di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.””