È stato pubblicato nella G.U. del 18 Giugno 2018, n. 139, il Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 69/2018 che stabilisce i criteri in base ai quali il conglomerato bituminoso da rifacimento e fresatura delle strade, cessa di essere qualificato come rifiuto.
Le nuove regole contenute nel Decreto si applicano, a partire dal 3 Luglio 2018, al “conglomerato bituminoso” identificato con il codice EER 170302 di varia provenienza, come la fresatura a freddo degli strati di pavimentazione, la demolizione della pavimentazione, dal granulato di conglomerato bituminoso derivante da una o più operazioni di recupero.
In particolare, il conglomerato–rifiuto cessa di essere tale, divenendo granulato di conglomerato, quando rispetta le indicazioni contenute negli art. 3, 4 e 5 del nuovo Decreto.
Ai sensi dell’Art. 4 del nuovo regolamento, il produttore è tenuto ad attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il rispetto di tali indicazioni /criteri.
Rimane escluso dalla nuova disciplina il conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-bis del medesimo decreto.